Siamo specializzati nelle indagini patrimoniali, economiche, finanziarie e bancarie in Italia ed Estero, compresi paradisi fiscali e conti offshore.
L'agenzia Investigativa IDFOX SRL ha maturato un'esperienza internazionale ultra trentennale ed è collegata con 170 paesi al mondo, con oltre 400 corrispondenti.
Dispositivo dell'art. 492 bis Codice di procedura civile. Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, procede al pignoramento dei beni da pignorare.
Le investigazioni commerciali, patrimoniali, finanziarie, economiche e bancarie, sono utili per il recupero dei crediti, solvibilità, eredità contese, rintraccio di eredi fino al sesto grado (Italia e Estero) e rintraccio di patrimoni occultati; svolgono altresì un ruole fondamentale nel rintraccio dei truffatori finanziari di BITCOIN.
Il Regno Unito a causa della Brexit ( uscita dall'Unione europea) è diventato una ragnatela dei paesi offshore come Cayman, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Gilbilterra ecc. ( per occultare il flusso di capitali per fini illeciti)
Recentemente sono state sempre più le società di nuova costituzione "TRUFFALDINE" che propongono guadagni vantaggiosi per investimenti di Bitcoin, molte di queste sono situate nel Regno Unito e paesi offshopre come Cayman, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Gilbilterra ecc. il nostro consiglio è di diffidare da queste società e affidarsi SOLO A ENTI ISTITUZIONALI in quanto trattasi di una " T R U F F A"
Attenzione alle truffe bancarie: ecco come difendersi
Le truffe bancarie stanno diventando una minaccia sempre più insistente per i consumatori. Vista la crescente digitalizzazione dei servizi finanziari, risulta fondamentale proteggere i propri diritti e i propri interessi. In primo luogo, a fini preventivi, è importante conoscere quali sono le truffe bancarie più diffuse. Tra le truffe più comuni troviamo il phishing, i messaggi o le mail false, malware, truffe di investimento e frodi con carte di credito.La prima cosa da tenere in considerazione per proteggere i dati bancari e quelli personali è evitare di condividere informazioni sensibili, quali password, numeri di conto, codici di sicurezza attraverso mail oppure telefonate non verificate. Inoltre, è bene utilizzare sempre password diverse e complesse per tutti gli account e per proteggere i dispositivi attraverso antivirus/antimalware.Un’ottima pratica al fine di difendersi dalle truffe è monitorare in maniera regolare i propri account bancari. Controlliamo settimanalmente, o mensilmente, i movimenti e le transazioni, al fine di individuare in maniera tempestiva attività sospette per riuscire a segnalarle subito alla banca. Le truffe bancarie telefoniche sono in aumento e stanno diventando sempre più sofisticate, dato che i criminali cercano modi nuovi e inventivi per ingannare le loro vittime a rivelare informazioni sensibili.Secondo una ricerca di Econmia, l'attività fraudolenta costa al Regno Unito 190 miliardi di sterline all'anno e le truffe bancarie telefoniche sono aumentate del 178% nell'ultimo anno.La ragione di questo massiccio aumento delle frodi bancarie telefoniche è che si tratta di un business così redditizio. Le perdite totali dovute a queste truffe sono arrivate a 236 milioni di sterline nel 2017, con 43.875 casi relativi a un totale di 42.837 vittime.
Conto corrente cointestato: si può pignorare e fino a che limite? Il conto può essere pignorato entro la soglia del 50% e il debitore, se l’altro cointestatario non si oppone, ha la possibilità di prelevare il resto. Come recuperare i tuoi soldi da conti e libretti postali dormienti.
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Siamo specializzati in investigazioni legate a frodi, truffatori, promotori, agenti e vari soggetti che con raggiri pongono in essere condotte riconducibili a: irregolarità contabili, corruzione, concussione, appropriazione indebita, sottrazione di beni aziendali.
Individuare l’esistenza di un rapporto bancario fornisce al creditore un’informazione rilevante per poter così eventualmente procedere alle azioni finalizzate al pignoramento, capitalizzando l’azione di recupero crediti. I dati forniti vengono reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa sul territorio, e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196.
NEWS NEWS NEWS
Truffò Antonio Conte, il broker dei vip Bochicchio arrestato in Indonesia
Tra i nomi dei suoi clienti figurano pure il calciatore della Roma Stephan El Shaarawy, l’ex giocatore della Juventus Patrice Evra, Raffaele Trombetta, ambasciatore italiano nel Regno Unito, Marcello Lippi, ex ct della nazionale campione del mondo nel 2006, il figlio Davide e il noto architetto romano Achille Salvagni. Per la presunta truffa a Conte l’indagine è aperta alla Procura di Modena.
Massimo Bochicchio ai domiciliari: il broker accusato della maxi-truffa ad Antonio Conte e altri vip è rientrato in Italia ed è stato arrestato
Il gip di Roma aveva revocato la misura del carcere convertendola in arresti domiciliari riconoscendo nel provvedimento la "serietà e fondatezza" della proposta restitutoria delle somme agli investitori. Negli anni, secondo l’impianto accusatorio, avrebbe "raccolto" attraverso due società da lui guidate a Londra "cospicui capitali". Intercettato affermava di aver movimentato addirittura "1 miliardo e 800 milioni"
il broker accusato di una maxitruffa ai danni di diversi vip, arrestato lo scorso 7 luglio a Giacarta, in Indonesia, è di nuovo su territorio italiano. Atterrato a Fiumicino da Doha, appena sbarcato a Roma, gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il gip di Roma aveva revocato la misura del carcere convertendola in arresti domiciliari riconoscendo nel provvedimento la “serietà e fondatezza” della proposta restitutoria delle somme agli investitori. Il giorno dopo l’arresto il difensore del broker, l’avvocato Daniele Ripamonti, ha assicurato che “lo schema di restituzione è serio e in uno stadio molto avanzato, prevede la restituzione pressoché totale degli investimenti, in pieno accordo con l’autorità giudiziaria”. L’indagine per riciclaggio internazionale, a carico del broker, che avrebbe raccolto, stando agli atti, oltre 500 milioni di euro dal 2011 in avanti, è stata trasmessa nei primi giorni di luglio dai pm di Milano a quelli di piazzale Clodio per competenza territoriale.
Negli anni, secondo l’impianto accusatorio, Bochicchio avrebbe “raccolto attraverso le società Kidman Asset Management e Tiber Capital” da lui guidate a Londra “cospicui capitali”. Intercettato affermava di aver movimentato addirittura “1 miliardo e 800 milioni”. Soldi che avrebbe dirottato in investimenti tra “Singapore, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti, promettendo alti rendimenti”. E cercando di “occultare o ad ostacolare l’identificazione degli effettivi beneficiari delle somme”, investite con strumenti ad “alto rischio”. Prima di arrivare a Giacarta, tra l’altro, Bochicchio sarebbe passato nelle ultime settimane per Singapore e Hong Kong (non è chiaro se per cercare di recuperare soldi delle sue operazioni), ma la Guardia di finanza con la collaborazione dell’Interpol è riuscita a seguirne le tracce.
I domiciliari concessi a Bochicchio hanno scatenato chi ha denunciato il raggiro del manager e temono una nuova operazione “truffaldina”. “I miei assistiti si sono rivolti alla Procura di Roma confidando in una piena tutela dei propri diritti. Ci auguriamo che le dichiarazioni di intenti di Bochicchio, che gli hanno consentito il beneficio degli arresti domiciliari, siano valutate con estremo rigore dall’autorità giudiziaria per evitare una ulteriore, clamorosa, manovra truffaldina”, afferma l’avvocato Cesare Placanica, legale, tra gli altri, dell’ambasciatore d’Italia a Londra, Raffaele Trombetta, dell’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte e del calciatore della Roma Stephan El Shaarawy. Le “vittime” di Bochicchio sono sul piede di guerra e temono che un nuovo “raggiro” questa volta “annovererebbe non solo, e per la seconda volta, chi aveva dato incondizionata fiducia al Bochicchio, ma anche i magistrati e gli operatori di polizia giudiziaria che da quasi un anno lavorano con fatica intorno a questo caso”.
Fonte Internet
Polizza vita: può essere pignorata? Polizze assicurative, previdenziali e di risparmio o investimento: il caso delle polizze linked.
Inizialmente nate con lo scopo di tutelare la famiglia dal rischio di morte del componente economicamente più importante, oggi le polizze vita si sono evolute in veri e propri strumenti di investimento. Questo mutamento della natura, da previdenziale a speculativa, ha posto un dubbio: «La polizza vita può essere pignorata?».
Sulla questione si è già espressa la Cassazione con alcune sentenze che dimostrano un forte adeguamento ai tempi. Prima ancora di comprendere se la polizza vita può essere pignorata è necessario fare un passo indietro e vedere innanzitutto cosa sono le polizze vita, quali sono le tipologie e, soprattutto, cosa prevede il Codice civile in merito ai diritti dei creditori.
* 1 Cosa sono le polizze vita?
* 2 Quanti tipi di polizze vita ci sono?
* 3 Cosa sono le polizze linked?
* 4 Vantaggi delle polizze vita
* 5 Le polizze vita sono pignorabili?
* 6 Come stabilire se la polizza vita è pignorabile?
Cosa sono le polizze vita?
L’assicurazione sulla vita (detta anche polizza vita) è il contratto con cui una parte (assicuratore), dietro il pagamento di un premio da parte di un soggetto (contraente-assicurato), si obbliga a pagare un capitale o una rendita ad un altro soggetto (beneficiario) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana dell’assicurato.
In molti casi, nelle assicurazioni vita, sono contenute garanzie complementari che prevedono la copertura di altri rischi (ad esempio: invalidità, malattia, spese mediche, non autosufficienza).
Quanti tipi di polizze vita ci sono?
La tradizionale funzione dell’assicurazione sulla vita è di natura assicurativa: si tratta in questo caso di una garanzia per il rischio di morte di colui che porta a casa il reddito più alto.
Le polizze vita però possono anche avere una natura previdenziale. In questo caso, la polizza serve per garantire a sé e/o alla propria famiglia una rendita o un capitale, assicurandosi in questo modo una pensione integrativa.
La polizza vita può infine avere una funzione di risparmio e di investimento: nel mercato assicurativo si sono gradualmente affermati tipi di prodotti nei quali è sempre più marcata la componente finanziaria.
Cosa sono le polizze linked?
Come detto, alcune polizze vita sono vere e proprie forme di investimento. In questo caso, vengono dette polizze linked, vale a dire contratti di assicurazione le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni oppure a indici o ad altri valori di riferimento (ramo III).
Si tratta, in pratica, di prodotti che combinano la componente assicurativa con una sorta di valorizzazione del risultato economico nel tempo.
In questi contratti, dunque, la prestazione dell’assicurazione non è determinata al momento della conclusione del contratto, ma può variare nel tempo in base alle fluttuazioni di un bene oggetto di contrattazioni sul mercato finanziario.
Vantaggi delle polizze vita
I principali vantaggi della stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, oltre a quelli di natura fiscale, derivano dal fatto che le somme dovute dall’assicuratore (capitale o rendita) al contraente o al beneficiario:
* non rientrano nell’asse ereditario: questo significa che il beneficiario della polizza può anche rinunciare all’eredità senza perdere il premio della polizza vita;
* sono impignorabili e insequestrabili salvo quando si commette un reato [1];
* in caso di fallimento del contraente o del beneficiario si ritengono escluse dallo spossessamento fallimentare. Il contratto di assicurazione può continuare con il fallito e il fallimento non scioglie il contratto.
Le polizze vita sono pignorabili?
Vediamo ora se la polizza vita può essere pignorata. L’articolo 1923 del Codice civile stabilisce quanto segue: «Le somme dovute dall’assicuratore, in relazione ad una assicurazione sulla vita, al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare».
Questa norma farebbe quindi pensare che, in generale, tutte le polizze vita sono impignorabili. Ma non è così. I giudici infatti ritengono che le polizze linked, attesa la loro particolarità rispetto ai tradizionali contratti di assicurazione sulla vita, siano invece pignorabili.
Secondo la Cassazione, se la polizza vita, in concreto, non ha natura previdenziale ma scopo speculativo, può essere soggetta a pignoramento e a sequestro sia preventivo [2] che conservativo [3]. Si tratterebbe infatti di una forma di investimento finanziario, non meritevole delle garanzie riservate dal citato articolo 1923 del Codice civile alle altre polizze vita tradizionali.
Come stabilire se la polizza vita è pignorabile?
A questo punto, per stabilire se la polizza vita è pignorabile, bisogna individuare con precisione la sua natura e comprendere se è previdenziale o speculativa. Solo in questo secondo caso, come detto, essa sarebbe sequestrabile e pignorabile.
Secondo alcuni giudici, gli elementi che dovrebbero portare il risparmiatore a ritenere di avere tra le mani un prodotto non previdenziale sono la possibilità di richiedere in qualsiasi momento il riscatto, la corresponsione del premio in unica soluzione, anziché con versamenti frazionati nel tempo, la durata fissa del contratto, la redditività determinata esclusivamente dal rendimento finanziario del valore di riferimento [4].
Si segnala, a riguardo, una pronuncia della Cassazione del 2017 [5] a norma della quale può essere sequestrabile la somma riscattata di una polizza sulla vita se contratta per finalità finanziarie e non previdenziali. In particolare, la Corte sostiene che: «Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, considerate le concrete pattuizioni contrattuali, la polizza presenta natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario».
Anche la giurisprudenza di primo e secondo grado ha ormai sposato questo indirizzo. Secondo il tribunale di Brescia [6]: «I crediti derivanti da polizze assicurative miste quali le c.d. polizze unit linked non sono assoggettabili ad azioni esecutive, nella fase di accumulo del montante. In un contratto di assicurazione sulla vita c.d. multiramo, caratterizzato dalla combinazione di tre prodotti, il prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked , caratterizzato dal fatto che il rendimento dipende dall’andamento dell’investimento sottostante in quote OICR o fondi interni, rientra a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, anche alla luce delle norme europee (Reg. n. 1286/2014 e Direttiva 2016/97 ) e, pertanto, non può essere sottoposto ad esecuzione (nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione alla procedura esecutiva presso terzi, relativamente al pignoramento di crediti derivanti dalla sottoscrizione di polizze unit-linked)».
[1] Cass. pen. 6 maggio 2014 n. 18736, Cass. pen. 29 luglio 2013 n. 32809.
[2] Cass. pen. 8 aprile 2014 n. 18736
[3] Cass. pen. 13 maggio 2014 n. 43503
[4] Trib. Parma 10 agosto 2010.
[5] Cass. pen. , sez. VI , 12/09/2017 , n. 47012.
[6] Trib. Brescia, sent. del 13.06.2018.
SEQUESTRO CONSERVATIVO DI CONTI BANCARI: IL CASO DELL'UNIONE EUROPEA
E' ancora diffusa la convinzione che - nel caso di controversie transfrontaliere o per sfuggire ai creditori - sia sufficiente trasferire i fondi su un conto all'estero.
Non è così: nel caso di conti accesi nell'ambito dell'Unione Europea, è in vigore dal 17.01.2017 il Regolamento UE n. 655/2014, che consente al creditore di "bloccare", in via cautelare, i fondi sui conti correnti in ambito UE in attesa della decisione sul merito.
Nuova Disposizione: Regolamento (UE) n. 655/2014 istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
Osservazioni:
Il regolamento istituisce una procedura dell’Unione che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per le somme detenute - dal debitore o in suo nome - in un conto bancario tenuto in uno Stato membro.
L'ordinanza è valida fino a concorrenza dell’importo specificato ed è finalizzata a impedire che, con il trasferimento o il prelievo, il debitore comprometta la successiva esecuzione del creditore.
Si tratta di una misura cautelare che permette di "congelare" la situazione fino a che, nei casi transnazionali, vi sia una decisione sul merito.
Di seguito i primi articoli che definiscono oggetto, ambito di applicazione e definizione dei casi transnazionali, seguiti dal link al testo completo del regolamento.
Testo della nuova disposizione:
REGOLAMENTO (UE) N. 655/2014
Istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
Vigente al: 09-03-2018
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce una procedura dell’Unione che consente a un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («ordinanza di sequestro conservativo» o «ordinanza») che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro.
2. Dell’ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali quali definiti all’articolo 3, indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
b) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
c) i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini;
d) la sicurezza sociale;
e) l’arbitrato.
3. Il presente regolamento non si applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto, né ai conti tenuti in connessione al funzionamento di eventuali sistemi di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
4. Il presente regolamento non si applica ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie.
Articolo 3 - Casi transnazionali
1. Ai fini del presente regolamento, un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia:
a) lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all’articolo 6; o
b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.
2. La data di riferimento per stabilire se un caso sia transnazionale è la data di deposito della domanda di ordinanza di sequestro conservativo presso l’autorità giudiziaria competente ad emettere l’ordinanza di sequestro conservativo.
Fine fonte internet
Il decreto ingiuntivo europeo
Cos'è il decreto ingiuntivo europeo, il procedimento di ingiunzione di pagamento istituito con il regolamento n. 1896/2006, in vigore dal dicembre 2008.
- Il decreto ingiuntivo europeo è uno strumento, istituito con il regolamento n. 1896/2006 in vigore dal 12/12/2008, mediante il quale è possibile recuperare in maniera agevole e celere i crediti pecuniari non contestati che derivano da rapporti transfrontalieri di natura civile e commerciale.
1. Decreto ingiuntivo europeo: i presupposti
2. Decreto ingiuntivo europeo: come ottenerlo
3. Rigetto della domanda
4. Concessione del decreto ingiuntivo europeo
5. Opposizione al decreto ingiuntivo europeo
6. Riesame del decreto ingiuntivo europeo
7. Il modulo per la domanda
Decreto ingiuntivo europeo: i presupposti
Per l'attivazione del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, più precisamente, è necessario che la somma di denaro da recuperare sia liquida ed esigibile, che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito e che si tratti di rapporti tra imprese o imprese e consumatori.
Non possono essere mai poste alla base di un decreto ingiuntivo europeo, tuttavia, le controversie relative alle seguenti materie:
* fiscale, doganale o amministrativa;
* responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri;
* regimi patrimoniali della famiglia;
* fallimenti, concordati e altre procedure analoghe;
* previdenza sociale;
* crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali (eccetto in caso di specifico accordo tra le parti, riconoscimento di debito e crediti riguardanti debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene).
Decreto ingiuntivo europeo: come ottenerlo
Per ottenere un decreto ingiuntivo europeo, in sostanza, è necessario attivare una procedura monitoria, alternativa a quella interna, che prevede la formulazione della domanda mediante la compilazione dell'apposito modulo standard (modulo A di cui all'Allegato I del regolamento - vedi link in calce) e il suo successivo deposito o inoltro telematico al giudice competente.
Cosa inserire nel ricorso
Al ricorrente, in particolare, viene richiesto di indicare l'autorità giudiziaria adita, specificare i propri dati anagrafici e l'importo del credito, provvedendo, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, alla "descrizione delle circostanze invocate come base del credito" e alla "descrizione delle prove a sostegno della domanda" con una dichiarazione di impegno a "fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere".
A differenza della procedura di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., pertanto, l'effettiva produzione delle prove scritte comprovanti il credito è solo facoltativa.
Rigetto della domanda
Il giudice che ha ricevuto la domanda, dopo averla esaminata, potrà aver bisogno di ulteriori informazioni. In tal caso, formulerà apposita richiesta al ricorrente, fissando un termine per completare la domanda. Qualora invece non ritenga di emettere ordine di integrazione, rettifica o modifica della domanda, provvederà direttamente all'accoglimento ovvero al rigetto della stessa.
In caso di rigetto, il creditore viene informato dello specifico motivo ostativo mediante il modulo standard D riprodotto nell'Allegato IV del Regolamento.
In particolare, i motivi che giustificano il rigetto sono i seguenti:
* controversia non transfrontaliera;
* giudizio vertente su materia esclusa;
* credito non pecuniario, non liquido o non esigibile;
* incompetenza giurisdizionale;
* mancato rispetto dei requisiti della domanda;
* credito manifestamente infondato;
* domanda incompleta o errata, non completata o non rettificata entro il termine indicato dal giudice;
* mancata accettazione o omessa risposta della proposta del giudice formulata in caso di domanda parzialmente ricevibile.
La pronuncia di diniego del decreto ingiuntivo europeo non può essere impugnata ma non pregiudica la riproposizione della domanda con procedura europea o procedura ordinaria.
Nel caso, invece, in cui siano soddisfatte le condizioni richieste e la domanda di decreto ingiuntivo europeo venga accolta, il giudice emette l'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell'Allegato V del Regolamento, provvedendovi di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Può anche accadere che le condizioni richieste per l'emissione del decreto ingiuntivo europeo siano soddisfatte solo in parte. In tal caso, il giudice ne informa il ricorrente, che avrà un certo termine per poter accettare la proposta formulata di accoglimento parziale o rifiutarla. In quest'ultimo caso, come nel caso di silenzio, il giudice respinge la domanda integralmente.
Con l'ingiunzione di pagamento europeo, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, il convenuto deve essere informato delle seguenti circostanze:
* che l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;
* che l'ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all'articolo 16 del regolamento;
* che se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine con applicazione delle norme di procedura civile ordinaria, salvo che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto che, in tal caso, il procedimento si estingua.
Il debitore cui è stata notificata l'ingiunzione, dunque, può decidere se pagare al ricorrente l'importo indicato ovvero proporre opposizione dinanzi al giudice d'origine.
Se non paga né presenta opposizione, l'ingiunzione di pagamento europea acquista efficacia esecutiva (modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII), riconoscibile ed azionabile negli altri Stati membri (ad eccezione della Danimarca).
Opposizione al decreto ingiuntivo europeo
L'opposizione consente al debitore di contestare il credito sic et simpliciter e va proposta entro trenta giorni dal giorno della notifica dell'ingiunzione mediante il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI, consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea.
Se è presentata opposizione, il procedimento civile ordinario continua dinnanzi ai giudici competenti del paese dell'UE in cui è stata emessa l'ingiunzione di pagamento europea a meno che, come detto, il richiedente preferisca porre fine al procedimento.
Il ricorrente, oltre a informare il giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile, può anche indicare, già in appendice alla domanda, quale procedura chiede che si applichi alla domanda in caso di opposizione, scegliendo tra il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, se applicabile, e un rito processuale civile nazionale appropriato.
Laddove tale scelta non venga fatta, come nel caso in cui il ricorrente non abbia chiesto esplicitamente che non avvenga il mutamento di rito o nel caso in cui abbia optato per il procedimento per le controversie di modesta entità in assenza dei suoi presupposti, il procedimento viene trattato secondo l'appropriato rito civile nazionale.
Riesame del decreto ingiuntivo europeo
In taluni casi, al convenuto è data la possibilità di richiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea anche dopo che siano decorsi i 30 giorni per presentare opposizione.
Tale possibilità, che va esercitata rivolgendosi al giudice competente, si ha nelle seguenti ipotesi:
* l'ingiunzione di pagamento è stata notificata senza alcuna prova che il convenuto la abbia ricevuta e in un tempo insufficiente per preparare la difesa;
* il convenuto non abbia potuto presentare opposizione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
* l'ingiunzione di pagamento sia stata chiaramente emessa per errore.
Se il riesame viene reputato giustificato, il giudice dichiara la nullità dell'ingiunzione di pagamento.
Il testo integrale del regolamento n. 1896/2006 con i moduli utilizzabili nella procedura monitoria europea ed ogni ulteriore approfondimento sono disponibili sul sito ufficiale dell'Unione Europea nella pagina dedicata al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.
Tra i vari moduli è presente anche il modulo da utilizzare per presentare la domanda di decreto ingiuntivo europeo, che può essere visionato e compilato direttamente online.
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Segreto bancario addio, in arrivo dati bancari da 60 Stati
NUOVE NORME PER IL RECUPERO CREDITI IN UE
5 settembre 2017:
Tramonta il segreto bancario. A partire dal 30 settembre 2017, il nostro Paese comunicherà alle autorità finanziarie di 85 Paesi i dati bancari ai fini fiscali della clientela non residente; ne riceverà anche dall'estero, ma, almeno per ora, solo da 60 Paesi. E' in questi giorni che sta entrando in azione l'accordo, noto come Common reporting standard e la Direttiva europea sulla cooperazione amministrativa che vincolano 101 Stati allo scambio automatico delle informazioni bancarie.
"Siamo di fronte a una svolta epocale spiega", ha detto al Corriere Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle Finanze, "non cade di fatto solo il segreto bancario in molti Paesi, ma dal 2018 l'attività dei paradisi fiscali sarà fortemente ridimensionata. Ora si tratterà di sfruttare al meglio, nella lotta all'evasione, la massa di dati che sarà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Lo scambio automatico non riguarda ancora tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi e l'individuazione dei beneficiari dei conti intestati a entità non trasparenti è ancora problematica".
Molti di questi sviluppi hanno tratto dallo scandalo dei Panama Papers dell'anno scorso, una nuova spinta propulsiva, rendendo la vita più difficile a chi cerca riparo nei paradisi fiscali. Per piccoli Paesi come San Marino, da qualche anno uscito dal club dei "cattivi", conformarsi a norme trasparenti ha portato, dal 2009, ha perdere il 60% dei depositi bancari. E' l'altra faccia della medaglia.
Per gli italiani che non hanno conti all'estero, sottolinea il dg dell'Abi, Giovanni Sabatini, le ultime novità non cambieranno nulla rispetto a prima: "Gli accordi internazionali, è necessario ripeterlo, riguardano solo gli scambi di informazioni per i conti detenuti da non residenti. Nonostante i passi avanti, rimane comunque una notevole differenza fra chi il segreto non lo ha mai avuto" come l'Italia, dice Sabatini, "e chi, con riluttanza, comincia a smantellarlo adesso".
Fonte: Corriere della Sera
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Investigazioni finanziare e bancarie
Paradisi fiscali: ecco quelli che non lo sono più
Quattro nuovi Stati entrano a far parte della black list dell'Unione Europea per il contrasto all'evasione fiscale, che ora comprende 120 Paesi.
L'Unione Europea ha aggiornato la black list dei paradisi fiscali: si allunga così la lista nera dei Paesi finiti nel mirino perché giudicati "non cooperativi a fini fiscali". Diventa perciò molto più difficile sfuggire alle tasse spostando all'estero la propria residenza, la sede dell'impresa o i capitali.
La decisione è stata adottata dal Consiglio dell'Unione, riunito oggi a Bruxelles nella formazione Ecofin. Ecco i nuovi Stati che entrano a far parte della lista dei regimi fiscali non ammessi dalla Ue: le Isole Cayman, territorio d'Oltremare del Regno Unito (che a seguito della Brexit è ormai fuori dalla Ue), l'arcipelago di Palau, nel Pacifico, Panama e le Seychelles.
Questi quattro Paesi, spiega il Consiglio, "non hanno attuato, nel periodo convenuto, le riforme fiscali che si erano impegnati ad attuare", pertanto vengono inclusi nella lista nera, in cui figurano già le Samoa Americane, le Fiji, Guam, l'Oman, Samoa, Trinidad e Tobago, le Isole Vergini degli Usa e Vanuatu.
L'Ue, dice il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, "è all'avanguardia degli sforzi per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, sia internamente che all'estero". "Il nostro processo di 'listing' sta fruttando miglioramenti reali nella trasparenza fiscale a livello globale. Questo processo ha già portato all'eliminazione di oltre 120 regimi fiscali dannosi in tutto il mondo", aggiunge.
Ma il lavoro non finisce qui: ora si passa all'aspetto della definizione di un livello minimo di tassazione all'interno dell'Unione, per evitare il dumping fiscale tra Paesi europei, cioè la differenza di regime fiscale e di peso delle imposte tra i vari Paesi comunitari. Il problema - spiega Gentiloni - "si riproporrà" se non verrà trovata una soluzione a livello di Ocse e G20. C'è infatti "un problema di tempi: stiamo lavorando a livello internazionale con l'Ocse e con il G20 per una soluzione di tassazione minima che valga per tutti i Paesi" ma non sarà facile raggiungere una base uniforme di tassazione idonea a superare gli attuali squilibri.
L'elusione fiscale, infatti, sfrutta quegli Stati che hanno aliquote molto basse e drena risorse. Come spiega l'eurodeputato Jonas Fernandez, oggi "sei Paesi Ue a fiscalità agevolata sottraggono ogni anno agli altri 22, Italia compresa, un gettito pari a 42,8 miliardi di euro".
Le indagini per il rintraccio di un istituto bancario / postale vengono svolte nel pieno rispetto delle leggi e della normativa sulla privacy e, consentono di effettuare pignoramenti presso terzi . L’Agenzia IDFOX SRL è specializzata nelle indagini patrimoniali e bancarie e sono utili per chi deve recuperare il proprio credito in via giudiziale o stragiudiziale.
Aggiornato al 20 FEBBARIO 2020
Debiti in genere e debiti fiscali: il fondo patrimoniale tutela?
Cartelle esattoriali e avvisi di accertamento dall'Agenzia Entrate: chi mette al riparo la casa nel fondo patrimoniale può evitare il pignoramento?
Hai ricevuto numerose cartelle di pagamento e ora il tuo debito con l'Agenzia Entrate Riscossione ha superato 120mila euro. Temi pertanto di subire un pignoramento immobiliare. Per fortuna, qualche anno fa, su consiglio di un buon notaio, hai stipulato un fondo patrimoniale e, all'interno, vi hai inserito la casa. Ora ritieni di essere protetto da tale garanzia e non temi più i solleciti di pagamento o le ipoteche. Ma è davvero così? In caso di debiti fiscali, il fondo patrimoniale tutela? Purtroppo devo darti una brutta notizia: nonostante i numerosi limiti al pignoramento immobiliare introdotti nel 2013 nei confronti dell'agente della riscossione, tra questi non viene menzionato il fondo patrimoniale. Peraltro, anche la recente giurisprudenza ritiene che il fondo patrimoniale è aggredibile quando si tratta di debiti di natura fiscale. Ciò nonostante esistono altre forme di tutela alle quali puoi aggrappare le tue speranze. Cerchiamo di vedere come stanno le cose.
Indice
* 1 Cos'è un fondo patrimoniale?
o 1.1 Data di costituzione del fondo patrimoniale
o 1.2 I bisogni della famiglia
* 2 Il fondo patrimoniale protegge dai debiti fiscali?
* 3 Fondo patrimoniale costruito dopo il ricevimento delle cartelle
* 4 Pignoramento del fondo patrimoniale: quando?
Cos'è un fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è una sorta di schermo, una campana di vetro che si realizza con un atto notarile e che serve a proteggere i beni immobili, auto, moto e titoli di credito da eventuali pignoramenti. In buona sostanza, tutti i beni inseriti (idealmente, visto che si tratta solo di una protezione giuridica e non materiale) nel fondo patrimoniale vengono vincolati ai bisogni della famiglia e, pertanto, non possono essere aggrediti dai creditori. Ma con alcune eccezioni. Eccole.
Data di costituzione del fondo patrimoniale
Innanzitutto, per poter "funzionare", il fondo patrimoniale deve essere stato costituito prima della nascita del debito; il fondo realizzato dopo, anche se prima della morosità, non è opponibile al creditore.
Facciamo due esempi per comprendere meglio la questione. Una persona non paga l'Irpef del 2019. Qualche mese dopo realizza un fondo patrimoniale, confortato dal fatto di non aver ancora ricevuto alcun avviso di accertamento o cartelle esattoriali. In realtà, il fondo non è utile poiché il debito è già sorto.
Allo stesso modo, immagina che una persona contragga un mutuo con una banca e paghi regolarmente le rate. In questo frangente stipula un fondo patrimoniale. Due anni dopo viene licenziato e interrompe i versamenti. Anche qui il fondo patrimoniale non lo tutela visto che è stato costituito dopo la nascita del debito anche se quando ancora era in regola coi pagamenti.
Anche il fondo costituito prima della nascita del debito, però, è traballante. Esso diventa definitivo solo dopo cinque anni. Prima di tale momento, infatti, il creditore può farlo dichiarare inefficace - con la cosiddetta azione revocatoria - se dimostra che il debitore, una volta costituito il fondo, si è spogliato di tutti i propri beni e ha lasciato i creditori senza alcuna garanzia.
Ad esempio, una persona proprietaria di una sola casa, inserita nel fondo patrimoniale, e un debito di 100mila euro può essere soggetta a revocatoria. Viceversa, una persona proprietaria di tre case, una sola delle quali inserita nel fondo, e un debito di 200mila euro non può subire la revocatoria.
In buona sostanza, il fondo può essere sottoposto per cinque anni all'azione revocatoria se il creditore dimostra che il debitore vi ha fatto ricorso allo scopo di truffarlo e di sottrargli i beni suscettibili di pignoramento.
I bisogni della famiglia
Il fondo patrimoniale non tutela dai debiti contratti per i bisogni della famiglia, anche se sorti dopo la sua costituzione. Solo i debiti derivanti da spese voluttuarie (ad esempio viaggi, auto di lusso, svago, ecc.) o per scopi di investimento non consentono il pignoramento dei beni del fondo.
Quindi, ad esempio, se una persona non paga il condominio - trattandosi di oneri collegati alla casa e quindi a un bisogno familiare - il fondo patrimoniale può essere aggredito; lo stesso dicasi per i debiti contratti per vestiario, automobile, ecc.
Il fondo patrimoniale protegge dai debiti fiscali?
Molti contribuenti hanno fatto ricorso al fondo patrimoniale proprio per mettersi al riparo dai possibili debiti derivanti dagli inadempimenti fiscali. Così, chi aveva un fondo ha spesso tralasciato di versare le imposte come Irpef, Iva, ecc.
Proprio per mettere argine a questo fenomeno evasivo, la giurisprudenza della Cassazione ha sposato una interpretazione molto rigorosa: i debiti fiscali si devono ritenere contratti per "bisogni familiari"; quindi, anche se sorti dopo la costituzione del fondo, possono ugualmente consentire il pignoramento della casa.
Risultato: la casa con il fondo patrimoniale è pignorabile da Agenzia Entrate Riscossione e da qualsiasi altro agente della riscossione anche se il fondo è stato costituito in epoca anteriore alla notifica della cartella o alla nascita del debito stesso.
Questo vale tanto per le imposte collegate all'attività lavorativa (ad esempio Iva, Ires, Irpef) che per quelle indirette (ad esempio Imu, Tasi, Tari, ecc.). Del resto il lavoro è rivolto a ottenere un guadagno e questo - non c'è dubbio - è un mezzo di sostentamento della famiglia.
Addirittura la Cassazione ha ritenuto legittimo l'esecuzione sul fondo patrimoniale per debiti derivanti da multe per violazioni del Codice della strada e da contributi insoluti.
Lo stesso discorso vale ovviamente, ed a maggior ragione, per l'ipoteca: questa infatti, non essendo un atto dell'esecuzione forzata ma solo una misura cautelare, può ben essere iscritta sugli immobili conferiti in fondo patrimoniale.
Di recente la Cassazione ha detto che è anche sequestrabile l'immobile del presunto evasore anche se costituito in un fondo patrimoniale.
Fondo patrimoniale costruito dopo il ricevimento delle cartelle
Se è vero che il fondo patrimoniale non tutela dai debiti fiscali e dalle cartelle esattoriali quando costituito prima della nascita dei debiti stessi, ciò vale a maggior ragione quando viene creato dopo. Anzi, in tale ipotesi scatta anche il reato di "sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte" se la morosità attiene a Irpef o Iva e supera 50mila euro.
Pignoramento del fondo patrimoniale: quando?
Resta tuttavia il fatto che, con o senza fondo patrimoniale, l'esattore è tenuto a rispettare tutti gli altri limiti relativi al pignoramento immobiliare. E pertanto:
* l'ipoteca può essere iscritta solo se il debito supera 20mila euro;
* il pignoramento può essere avviato solo se il debito supera 120mila euro e la somma del valore di tutti gli immobili del debitore supera 120mila euro;
* il pignoramento non può mai essere avviato - a prescindere dall'entità del debito - sulla "prima casa" ossia sull'unico immobile di proprietà del contribuente, a condizione che sia adibito a civile abitazione e luogo di residenza, non di lusso.
Premesso quanto sopra, c’è un obbligo contrattuale e giuridico e quindi risultati delle indagini bancarie e finanziarie possono essere forniti senza consenso, poiché sono richieste per la tutela giudiziaria di diritti e per azioni pre e post contenzioso.
L’agenzia IDFOX SRL, è specializzata nelle investigazioni private ed aziendali, indagini finanziarie, indagini bancarie, visure catastali, visure ipotecarie, visura aci/pra, rintraccio persone, ricerca atti e certificati, visura cointeressenze in attività commerciali e rintraccio eredi.
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Di seguito riportiamo i paesi (paradisi fiscali e off shore) con cui operiamo:
Europa:
Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Principato di Monaco, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Lussemburgo, Italia, Croazia, Moldavia, Ungheria, Romania, Turchia, Israele, Slovacchia, Ucraina, Bielorussia, Albania, Slovenia, Serbia, Polonia, Lituania, Estonia, Russia ed ex Repubblica URSS - Londra, Madrid, Amsterdam, Berlino, Ginevra, Zurigo, Bucarest, Praga, Varsavia, Mosca, Zagabria, Budapest Istanbul, Tel Aviv,
America nord / centro / sud
Stati Uniti d’America, Messico, Cuba, Cile, Costa Rica, Repubblica Domenicana, Giamaica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia, Peru, Brasile, Bolivia, Argentina.
Asia e Sud Est Asiatico
India, Repubblica di Singapore, Tailandia, Cambogia, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Vietnam, Filippine.
Nelle Città:
Los Angeles, New York, Città del Messico, L’Avana, Santiago, San José, Santo Domingo, Kingston, Città del Guatemala, Tegucigalpa, Managua, Panama, Caracas, Bogotá, Lima, Rio De Janeiro, San Paolo, Bahia, Sucre, Buenos Aires. Bombay, Singapore, Bangkok, Phnom Penh, Hong Kong, Tokyo, Seul, Saigon, Hanoi, Manila.
PARADISI FISCALI:
BAHAMAS, BARBUDA E BRUNEI - GIBUTI, GRENADA, GUATEMALA, ISOLE COOK, ISOLE MARSHALL ISOLE VERGINI STATUNITENSI, KIRIBATI - LIBANO E LIBERIA - NAURU, NEVIS, NUOVA CALEDONI, MACAO E MALDIVE - OMAN - POLINESIA FRANCESE - TONGA E TUVALU, SALOMONE, SAMOA, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT E GRENADINE, SANT’ELENA, SARK, SAINT KITTS,VANUATU,PANAMA BARBADOS, BELIZE E BERMUDA - CILE - DOMINCA – INDIA,ALDERNEY, ANDORRA, ANGUILLA, EX ANTILLE OLANDESI E ARUBA,CAYMAN E COSTA RICA – NIUE - EMIRATI ARABI UNITI, FILIPPINE, GINILTERRA E GUERNSEY, HERM E HONG KONG,ISOLA DI MAN, ISOLE CAYMAN, ISOLE TURKS E CAICOS, ISOLE VERGINI BRITANNICHE,JERSEY, LIECHTENSTEIN E LUSSEMBURGO, MALESIA, MAURITIUS E MONTSERRAT, PRINCIPATO DI MONACO, SAN MARINO, SINGAPORE E SVIZZERA, SEYCHELLES, URUGUAY,TRINIDAD ,TOBAGO, CITTA DEL VATICANO, MONTECARLO, PANAMA e Isole CAYMAN.
Nonostante alcuni paesi siano parte della “BLACK LIST”, ci sono molti cittadini italiani che continuano ad intrattenere rapporti con istituti di credito e fiduciarie.
Black List:
BAHAMAS, BARBUDA e BRUNEI;
GIBUTI, GRENADA e GUATEMALA;
ISOLE COOK, ISOLE MARSHALL e ISOLE VERGINI STATUNITENSI;
KIRIBATI;
LIBANO e LIBERIA;