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In linea di massima, il costo per indagini bancarie in Italia varia in base alla complessità’ e comunque da un minimo di euro 400 ad un massimo di euro 900 oltra iva.
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-il costo per indagini bancarie all’estero varia in base al paese: in Europa compreso paesi membri da un minimo di euro 1.200 al massimo di euro 3.000 oltre iva per nominativo.
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In linea generale la tariffa oraria applicata ad un'investigazione privata, per operatore ha un costo minimo di € 60 (iva e spese escluse).
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Eredità Contesa famigli Agnelli
Sequestrati 74,8 milioni di euro ai fratelli Elkann e al presidente della Juventus Ferrero: “Frode fiscale e truffa ai danni dello Stato”
Un maxi-sequestro da 74,8 milioni di euro è stato disposto nei confronti dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann, oltre che di Gianluca Ferrero, presidente della Juventus e commercialista della famiglia Agnelli-Elkann, e di Urs Robert Von Grunigen, notaio esecutore testamentare di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli. L’accusa della procura di Torino è di frode fiscale e truffa ai danni dello Stato. I magistrati torinesi hanno chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale piemontese il sequestro finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, nell’ambito dell’inchiesta relativa alla successione ereditaria conseguente alla morte, nel febbraio 2019, di Caracciolo e alle successive controversie tra i tre fratelli e la loro madre, Margherita Agnelli.
Eredità Agnelli, ecco il patrimonio conteso di Marella Caracciolo: 160 milioni tra ville, opere d'arte e gioielli
La controversia ha origine da una serie di accordi ereditari, noti come “patti di Ginevra”, che Margherita – artista e filantropa, come ama qualificarsi – firmò nel 2004 dopo la morte del padre avvenuta l’anno precedente, quando peraltro la Fiat versava in difficilissime condizioni finanziarie. In base al primo di tali patti, Margherita ricevette proprietà, opere d’arte e altri beni liquidi dall’eredità dell’Avvocato, di fatto rinunciando a qualsiasi influenza futura sulla Dicembre, società semplice e chiave dell’intera struttura proprietaria di Exor, la holding della famiglia Agnelli. I patti cementarono il ruolo di John Elkann come erede designato di Gianni Agnelli a capo dell’impero industriale e finanziario di famiglia – a quei tempi appunto in grave crisi – con la madre Margherita che di fatto invece ne usciva. Invertita la crisi, John Elkann, 47 anni, è ora alla guida di Exor, il cui vasto portafoglio di partecipazioni spazia dall’industria alla sanità, dall’editoria alla moda e al calcio, con Juventus. Il secondo patto riguardava il patrimonio di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli e madre di Margherita, deceduta nel 2019 all'età di 91 anni. Marella trasferì le proprie quote nella Dicembre a tre dei suoi nipoti, John, il fratello Lapo e la sorella Ginevra, i figli di Margherita avuti dal suo primo matrimonio, quello col giornalista Alain Elkann. Gli avvocati torinesi di Margherita sostengono che i “patti di Ginevra” dovrebbero essere dichiarati nulli perché fondati sul presupposto, da essi contestato, che Marella fosse residente in Svizzera. La legge italiana vieta infatti tali patti successori.
Fonte Internet!
Antonio Conte sarebbe stato truffato dal fondo Kidman, società londinese dal valore di 1 sterlina e senza autorizzazione a operare nel Regno Unito, con il classico schema Ponzi: a fronte di forti investimenti, l’allenatore reclama mancati pagamenti per 30 milioni.
Non è di certo il miglior momento per Antonio Conte. Come se non bastasse la cocente sconfitta in finale di Europa League e le voci di un suo addio all’Inter, adesso è uscita fuori anche la storia di una truffa finanziaria che il mister avrebbe subito.
A fronte di forti investimenti, quello che al momento è l’allenatore più pagato di tutta la Serie A si è dovuto rivolgere a un Tribunale londinese per reclamare il mancato pagamento di 30 milioni che gli erano dovuto entro giugno 2020.
A ricostruire questa complessa vicenda , di come il mister sia stato truffato con il classico schema Ponzi da Massimo Bochicchio, che a marzo 2019 ha dato vita alla Kidman Asset Management dal valore di 1 sterlina.
Antonio Conte non sarebbe l’unico vip a essere stato truffato da questo misterioso fondo di investimento, che a quanto pare non aveva neanche l’autorizzazione della FCA, l’organo di vigilanza finanziaria del Regno Unito.
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Conte e la truffa del fondo Kidman
La vicenda della truffa nei confronti di Antonio Conte è, purtroppo, molto frequente negli ambienti della finanza. Deus ex machina di tutta questa storia è Massimo Bochicchio che, dopo aver lavorato, per la HSBC, ha usato il nome della banca per attirare gli investitori.
Tutto questo nonostante che Kidman Asset Management non fosse autorizzata dalla FCA, avesse il valore di 1 sterlina e la sua nascita è in pratica riconducibile all’inizio della truffa in cui è incappato il mister dell’Inter.
“I soldi raccolti risultavano parcheggiati su un conto di deposito di HSBC cosa che faceva credere agli investitori che ci fosse la banca anglo-cinese dietro - scrive il Sole 24 Ore - Ma così non era: anzi lo spregiudicato manager, classe 1966, ha pure usato il nome del colosso bancario per stampare documenti falsi”.
Dopo che a fronte di lauti investimenti a giugno 2020 non è arrivato il pagamento dei 30 milioni dovuti, a Conte e gli altri truffati non è rimasto che rivolgersi al Tribunale che “ha congelato 61 milioni di dollari di beni di Bochicchio e intimato il finanziere a restituire i soldi all’allenatore”.
A prescindere da come andrà a finire questa vicenda, resta da capire come Conte e pare anche altri vip abbiano deciso di affidare i loro soldi a una società così fumosa, attratti con ogni probabilità dai grandi guadagni promessi da Bochicchio.
Fonte Internet
La ricerca telematica dei beni del debitore
La ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare ai fini dell'esecuzione avviene su istanza del creditore, la procedura è disciplinata dall'art. 492 bis c.p.c., modificato dalla riforma Cartabia
* Ricerca telematica dei beni del debitore
* Dall'istanza all'accesso nelle banchi dati
* Pignoramento: esiti possibili
* Il pignoramento dei crediti e dei beni nella disponibilità di terzi
Ricerca telematica dei beni del debitore
La ricerca telematica dei beni del debitore è stata introdotta dal D.l. n. 132 del 12.09.2014, convertito nella legge n. 162 del 10.11.2014.
La norma di riferimento all'interno del codice di procedura civile è l'articolo 492 bis c.p.c, modificato dal decreto legislativo n. 149/2022, che ha dato attuazione alla riforma Cartabia del processo civile.
Questo strumento tutela il creditore perché nell'ambito della espropriazione forzata, lo facilita nella individuazione dei beni pignorabili del debitore per soddisfare le sue ragioni creditorie.
Dall'istanza all'accesso nelle banchi dati
Per procedere con la ricerca telematica dei beni da pignorare il creditore in possesso di un titolo esecutivo e di un precetto presentare un'istanza all'Ufficiale giudiziario del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, nella quale chiede che venga disposta una ricerca telematica al fine d'individuare i beni del debitore da pignorare.
L'istanza, che non può essere presentare prima che sia decorso il termine per adempiere indicato nel precetto (art. 482 c.p.c) e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, deve contenere l'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'art. 547 c.p.c (dichiarazione del terzo) l'indirizzo di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato.
L'unico caso in cui il Presidente del Tribunale può autorizzare la ricerca telematica dei beni del debitore prima che siano decorsi i termini suddetti è infatti l'ipotesi in cui vi sia pericolo nel ritardo.
Da quando il creditore propone l'istanza, il termine di cui all'art. 481 c.p.c (90 giorni di efficacia del precetto) viene sospeso fino:
* alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver potuto effettuare la ricerca telematica perchè mancavano i presupposti;
* al rigetto dell'istanza da parte del Presidente del Tribunale;
* alla comunicazione del verbale in cui l'U.g comunica al creditore tutte le banche dati interrogate e i risultati di dette interrogazioni.
In caso di sospensione del termine, il comma 10 dell'art. 492 bis dispone che, con nota di iscrizione a ruolo, al fine di rispettare i termini di cui all'art. 481 c.p.c, comma 1 (90 giorni di efficacia del precetto dalla sua notifica per iniziare l'esecuzione) il creditore depositi:
* l'istanza per la ricerca telematica;
* l'autorizzazione del Presidente quando prevista;
* la comunicazione del verbale con l'esito delle ricerche telematiche;
* la comunicazione dell'U.G contenente i motivi che gli hanno impedito di procedere alla ricerca telematica nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 492 bis c.p.c;
* il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale ha rigettato l'istanza.
L'accesso alle banche dati
L'ufficiale giudiziario accede con collegamento telematico diretto "ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti."
Concluse le operazioni di ricerca, come sopra accennato, l'Ufficiale Giudiziario redige un unico processo verbale in cui indica tutte le banche dati interrogate i relativi risultati di ricerca.
Pignoramento: esiti possibili
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A questo punto l'Ufficiale Giudiziario, se ha rintraccio nel territorio di sua competenza i beni del debitore nei luoghi di proprietà di quest'ultimo, vi accede e procede al pignoramento.
Se invece i beni del debitore si trovano in altro luogo, che non è di competenza di quell'U.G, il creditore deve presentare un'istanza, nel termine di 15 giorni, all'Ufficiale Giudiziario del posto in cui i beni del debitore sono stati rinvenuti.
Nel presentare l'istanza, in cui chiede di procedere al pignoramento, il creditore deve anche essere munito della copia autentica del verbale da cui risultano gli esiti delle ricerche telematiche.
L'Ufficiale Giudiziario, se non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati, intima al debitore d'indicare, entro il termine di 15 giorni, il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita dall'art 388 c.p.
Il pignoramento dei crediti e dei beni nella disponibilità di terzi
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L'Ufficiale Giudiziario che, tramite l'accesso ai luoghi del debitore, individua crediti o cose che si trovano nella disponibilità di terzi, notifica d'ufficio, se possibile a mezzo pec (art. 149 bis c.p.c), al debitore e al terzo il verbale per estratto contenente:
* l'indicazione del credito per cui si procede;
* il titolo esecutivo;
* il precetto;
* la PEC o il servizio elettronico di recapito certificato e qualificato del difensore del creditore;
* il domicilio eletto dal creditore o la sua residenza;
* l'invito al debitore "ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice";
* l'avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione nei termini di cui all'art. 492 c.p.c;
* l'avvertimento che l'opposizione è consentita prima della vendita e dell'assegnazione, a pena d' inammissibilità, tranne in casi particolari previsti dall'art. 492 c.p.c;
* l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute nei limiti stabiliti dall'art. 546 c.p.c.
Se l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose dello stesso, che tuttavia sono nella disponibilità di terze persone, allora l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni e i crediti scelti dal creditore.
Fonte internet
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La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.
L’agenzia IDFOX è stata fondata da Max Maiellaro.
Il fondatore vanta oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero; E' stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, e presso vari gruppi operanti in svariati settori, e ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia.
Il team dell’agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all’avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell’intelligence. Specialisti del know-how, sono in grado di svolgere indagini su un'ampia varietà di casi, incluse le indagini più complesse.
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Le investigazioni commerciali, patrimoniali, finanziarie, economiche e bancarie, sono utili per il recupero dei crediti, solvibilità, eredità contese, rintraccio di eredi fino al sesto grado (Italia e Estero) e rintraccio di patrimoni occultati; svolgono altresì un ruole fondamentale nel rintraccio dei truffatori finanziari di BITCOIN.
Il Regno Unito a causa della Brexit ( uscita dall'Unione europea) è diventato una ragnatela dei paesi offshore come Cayman, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Gilbilterra ecc. ( per occultare il flusso di capitali per fini illeciti)
Recentemente sono state sempre più le società di nuova costituzione "TRUFFALDINE" che propongono guadagni vantaggiosi per investimenti di Bitcoin, molte di queste sono situate nel Regno Unito e paesi offshore come Cayman, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Gilbilterra ecc.
Il nostro consiglio è di diffidare da queste società e affidarsi SOLO A ENTI ISTITUZIONALI.
Attenzione alle truffe bancarie, ecco come difendersi:
Le truffe bancarie stanno diventando una minaccia sempre più insistente per i consumatori. Vista la crescente digitalizzazione dei servizi finanziari, risulta fondamentale proteggere i propri diritti e i propri interessi.
Le truffe bancarie telefoniche sono in aumento e stanno diventando sempre più sofisticate, dato che i criminali cercano modi nuovi e inventivi per ingannare le loro vittime a rivelare informazioni sensibili.
Secondo una ricerca di Econmia, l l'attività fraudolenta costa al Regno Unito 190 miliardi di sterline all'anno e le truffe bancarie telefoniche sono aumentate del 178% nell'ultimo anno.
La ragione di questo massiccio aumento delle frodi bancarie telefoniche è che si tratta di un business così redditizio.
Le perdite totali dovute a queste truffe sono arrivate a 236 milioni di sterline nel 2017, con 43.875 casi relativi a un totale di 42.837 vittime
In primo luogo, a fini preventivi, è importante conoscere quali sono le truffe bancarie più diffuse.
Tra le truffe più comuni troviamo il phishing, i messaggi o le mail false, malware, truffe di investimento e frodi con carte di credito. La prima cosa da tenere in considerazione per proteggere i dati bancari e quelli personali è evitare di condividere informazioni sensibili, quali password, numeri di conto, codici di sicurezza attraverso mail oppure telefonate non verificate. Inoltre, è bene utilizzare sempre password diverse e complesse per tutti gli account e per proteggere i dispositivi attraverso antivirus/antimalware.
Un’ottima pratica al fine di difendersi dalle truffe è monitorare in maniera regolare i propri account bancari. Controlliamo settimanalmente, o mensilmente, i movimenti e le transazioni, al fine di individuare in maniera tempestiva attività sospette per riuscire a segnalarle subito alla banca.
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